E' ormai definitivamente chiarito che per "test sulla variabilità individuale, i test genetici che comprendono: il test di parentela volto alla definizione dei rapporti di parentela; il test ancestrale volto a stabilire i rapporti di una persona nei confronti di un antenato o di una determinata popolazione o quanto del suo genoma sia stato ereditato dagli antenati appartenenti a una particolare area geografica o gruppo etnico; il test di identificazione genetica volto a determinare la probabilità con la quale un campione o una traccia di DNA recuperato da un oggetto o altro materiale appartenga a una determinata persona" sono test per i quali sono state tracciate e ampiamente chiarite le linee guida del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI garante privacy.
Si sottoliena legalmente quanto espresso in precendeza e cioè che non è più possibile effettuare un test di genetica forense oppure accertare od escludere la paternità senza che i genitori o coloro che ne esercentano la potestà genitoriale esprimano il consenso.
Non è più possibile effettuare un test di compatibilità biologica anonimo o non informativo.