Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 159°-Numero 24 del 30/01/2018 sono state inserite “ Le Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza”.
Queste linee guida sono molto importanti e racchiudono un percorso interdisciplinare che tende e garantire una adeguata e immediata presa in carico dalle donne che subiscono violenza e che dovrà garantire loro una continuità nel percorso da intraprendere, dall’accoglienza al triage presso la struttura ospedaliera e fino al loro “accompagnamento/orientamento, se consenzienti, ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di riferimento al fine di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subìta”.
Parte integrante delle presenti Linee Guida sono due importanti documenti, che rappresentano una continuità con un impegno già iniziato da tempo e sono:
Allegato B) Rilevazione del rischio di Revittimizzazione nei casi di maltrattamento
Tra i molteplici aspetti che sono stati tenuti in considerazione, possiamo osservare quello relativo alla repertazione e conservazione delle prove, al fine di evitare di inficiare o perdere eventuali tracce biologiche nell’ambito di una fase molto importante che è appunto la “Repertazione”. Ciò consente di salvaguardare eventuali prove che, laddove si individuasse il possibile autore della violenza, potrebbero rappresentare un elemento fondamentale nell’ambito delle indagini investigative. Questo approccio deve avere ovviamente sempre come priorità sia gli aspetti clinici della paziente-vittima, sia le possibili implicazioni medico –legali.
La pianificazione delle diverse azioni multidisciplinari da intraprendere deve prevedere a monte una formazione e un continuo aggiornamento professionale del personale che a diverso titolo ruota nell’ambito del percorso.
Concluderei affermando che queste Linee Guida rappresentano un punto di eccellenza nella tutela della donna (con il termine «donne» sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni come previsto dall’art. 3 lettera f) della Convenzione di Istanbul).